Spetta al conducente del mezzo di trasporto pubblico e non all’azienda valutare le condizioni di sicurezza del viaggio
Corte di Cassazione, ordinanza 22 settembre 2025, n. 25891
Un conducente di autobus aveva impugnato la sanzione di due giorni di sospensione inflittagli per non aver ottemperato all’ordine di servizio di consentire il viaggio anche con passeggeri in piedi, sostenendo di aver agito per ragioni di sicurezza del viaggio. La Cassazione, confermando la decisione di accoglimento della domanda, osserva che: (i) a prescindere dalla legittimità in astratto delle disposizioni aziendali, ciò che rileva è che la valutazione delle condizioni di sicurezza del viaggio spetta in via esclusiva al conducente sulla base delle norme del codice della strada; (ii) le stesse disposizioni aziendali consentono il trasporto in piedi solo a condizioni rigorose (affollamento elevato, tratti limitati e brevi, rispetto delle regole di sicurezza) e dunque non eliminano ma presuppongono il potere/dovere del guidatore di verificare se tali condizioni ricorrano; (iii) nel caso specifico, la presenza di un tratto autostradale non consentiva di garantire la sicurezza dei passeggeri in piedi, perché l’autista non avrebbe potuto ridurre la velocità senza creare intralcio o pericolo, e la scelta di farli scendere era dunque pienamente conforme al suo obbligo di sicurezza.