Sul concorso di colpa del datore/danneggiato col lavoratore/inadempiente nel cagionare il danno
Corte di cassazione, ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26575
L’addetta alla cassa di una banca aveva, in fase di chiusura serale della filiale, consentito imprudentemente l’accesso alla cassaforte di un dipendente con precedenti penali per furto, senza adottare determinate cautela di sicurezza prescritte in via generale. Ne era risultato un ammanco di più di 88.000 euro, di cui era stato ritenuto colpevole il secondo dipendente. Nel giudizio di risarcimento danni da responsabilità contrattuale promosso dalla banca nei confronti della cassiera, quale responsabile solidale con l’autore, per averne agevolato col suo comportamento inadempiente l’appropriazione indebita, i giudici di merito avevano accolto la domanda, respingendo la deduzione della lavoratrice di corresponsabilità della banca, anche quale responsabile in solido col suo direttore di filiale. La Cassazione accoglie viceversa la censura svolta in ordine al rigetto della chiamata in corresponsabilità della banca in proprio, ex art. 1227 cod. civ. e quale datrice di lavoro del direttore di filiale, ex art. 1228 c.c., per non avere (in ipotesi, da accertare dal giudice di rinvio) avvisato la cassiera dei precedenti anche penali del collega colpevole dell’appropriazione e per non aver adottato adeguate cautele per evitare il danno.