Sulla giusta causa di dimissioni in caso di mancato versamento dei contributi
Corte di Cassazione, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445
In giudizio, l’INPS aveva impugnato la decisione della Corte d’appello, che l’aveva condannato a erogare la NASpI a un dipendente dimessosi per giusta causa (per legge legittimante tale effetto) in ragione del prolungato mancato versamento dei contributi previdenziali. In proposito, l’Ente aveva sostenuto che l’omissione contributiva non possa costituire, di per sé, una giusta causa di dimissioni (poiché l’Ordinamento predispone strumenti idonei a neutralizzarne gli effetti lesivi) e che nel caso in esame difettasse inoltre il requisito dell’immediatezza tra l’inadempimento datoriale e il recesso. La Cassazione rigetta il ricorso dell’ente previdenziale, affermando che: (i) il mancato versamento della contribuzione continuato nel tempo integra un grave inadempimento datoriale, idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro; (ii) il requisito dell’immediatezza tra inadempimento datoriale e dimissioni per giusta causa non va inteso in senso meramente cronologico, ma come esistenza di un ragionevole nesso causale tra la condotta datoriale e la decisione del lavoratore di recedere dal rapporto, come, ad es., nel caso di un inadempimento continuativo e perdurante al momento delle dimissioni.