Sulla messa in mora del datore in caso di assunzione tardiva
Corte di Cassazione, ordinanza 8 luglio 2026, n. 22877
La candidata in un concorso pubblico, dopo un giudizio che aveva accertato il suo diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria, aveva ottenuto in un successivo giudizio dai giudici di merito il risarcimento del danno da ritardata assunzione, ma solo a decorrere dalla diffida successiva, contenente l’esplicita richiesta di essere chiamata in servizio. La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice sulla decorrenza del risarcimento e afferma che, nel pubblico impiego, l’esercizio dell’azione giudiziale volta all’accertamento del diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria di un concorso costituisce messa in mora del datore di lavoro ed è quindi sufficiente a far decorrere il diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione, senza necessità di una separata offerta espressa della prestazione lavorativa, già implicitamente contenuta nella richiesta di accertamento del diritto all’assunzione.