Sulle ferie degli insegnanti pubblici
Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2026, n. 16530
Secondo il “diritto vivente” il dipendente non può perdere automaticamente, alla fine del periodo di riferimento o al termine del rapporto, il diritto alle ferie maturate (e non godute) e la connessa monetizzazione, se il datore di lavoro non dimostri di averlo effettivamente posto in grado di fruirne. Nel giudizio promosso da un’insegnante statale a termine scadente il 30 giugno per ottenere il pagamento di ferie residue per gli anni dal 2020/2021 al 2023/2024 era stato posto (ex art. 363-bis c.p.c.) il problema pregiudiziale relativo all’individuazione del modo in cui tale principio trovi applicazione nello specifico settore dell’insegnamento pubblico, in particolare per gli insegnanti a termine. La causa fa parte di un gruppo consistente di giudizi, promossi da insegnanti a termine che sostengono la natura facoltativa dell’esercizio del diritto di ferie nei periodi di sospensione programmata delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, etc.). Sulla base di un’analisi accurata dell’evoluzione della disciplina legale e contrattuale dello specifico settore, letta anche alla luce del diritto internazionale ed eurounitario, la Cassazione ne individua la ratio nello scopo di assicurare la funzione essenziale delle ferie, quale recupero delle energie psicofisiche, relegando ai margini la monetizzazione delle stesse. La disciplina, che rapporta tale finalità alle peculiari esigenze del settore scolastico (continuità dell’insegnamento), va correttamente interpretata, secondo la Corte, nel senso che per tutti gli insegnanti (precari o stabili) le ferie sono obbligatoriamente fruite (previa richiesta) nei periodi di sospensione delle lezioni programmati a livello regionale, ad esclusione di quelli destinati a scrutini, esami, valutazioni finali (cadenti tra la fine delle lezioni e il 30 giugno). Per gli insegnanti a tempo è inoltre prevista la monetizzazione unicamente per i giorni di ferie residui da quelli di fruizione obbligatoria, ivi compresi i giorni non fruiti obbligatoriamente per impedimento non imputabile al dipendente e il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, in cui il docente è a disposizione per riunioni, scrutini, esami etc. Quelli a fruizione obbligatoria, invece, se non richiesti, si perdono definitivamente.