Trasferimento collettivo a fronte della perdita della commessa: il datore di lavoro deve provare autonome esigenze tecniche, organizzative e produttive anche della sede di destinazione

23 Febbraio 2026

Tribunale di Roma, 23 febbraio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso cautelare presentato da alcuni lavoratori addetti ad un call-center e sospende il trasferimento a una sede aziendale situata in un’altra regione e a notevole distanza che aveva fatto seguito alla perdita di una commessa presso la sede cui erano adibiti. Secondo il Giudice, la scelta dei ricorrenti di non accettare il passaggio alle dipendenze della società subentrante nella commessa cui gli stessi erano adibiti non ha alcun rilievo sulla legittimità del trasferimento, di cui devono essere accertate le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con riferimento tanto alla sede di provenienza, quanto alla sede di destinazione. Nel caso in esame la società non ha specificato le condizioni organizzative della sede di destinazione e non ha dimostrato l’esigenza di trasferire ulteriore personale in tale struttura.