Trasferimento d’azienda in cambio appalto “labour intensive” e diritto al precedente inquadramento del lavoratore
Tribunale di Roma, 21 maggio 2025
Nel contesto di un cambio di appalto si configura un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. qualora il passaggio dei lavoratori non determini una significativa discontinuità dell’impresa. In particolare, l’assenza di beni materiali trasferiti non è decisiva per escludere il trasferimento d’azienda, poiché l’identità dell’impresa è integrata quando viene essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali e immateriali – comprensivi del personale e delle sue competenze – necessari e imprescindibili all’esercizio dell’attività. Dall’inquadramento del passaggio di appalto come trasferimento d’azienda discende il diritto del lavoratore al mantenimento delle condizioni economiche e normative precedentemente riconosciute dall’impresa uscente, motivo per cui il Giudice capitolino ha riconosciuto il diritto del ricorrente al livello di inquadramento precedentemente attribuitogli.