Trasporto su linea e riposi settimanali: le fermate non escludono la “lunga percorrenza”
Corte di Cassazione, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6025
Un autista di linea aveva chiesto il risarcimento del danno per omesso godimento del riposo settimanale; la Corte d’appello, pur riconoscendo il diritto al risarcimento, aveva escluso l’applicazione della disciplina più favorevole prevista dal Reg. CE n. 561/2006 per i servizi di lunga percorrenza, ritenendo che le frequenti fermate lungo il percorso (per salita/discesa passeggeri e attività di servizio) facessero perdere tale qualificazione. La Cassazione, accogliendo il ricorso e in continuità con precedenti pronunce, afferma che: (i) ai fini dell’applicazione del Reg. CE n. 561/2006, la nozione di percorso superiore ai 50 km va riferita all’itinerario complessivo della linea tra punto di partenza e arrivo; (ii) le fermate intermedie di servizio (salita/discesa passeggeri, emissione titoli) non interrompono il periodo di guida né incidono sulla qualificazione del servizio; (iii) ne consegue che tali fermate non fanno venir meno la natura di “lunga percorrenza” né la relativa tutela rafforzata.