Tribunale di Aosta, 5 gennaio 2016
Costituisce trattamento discriminatorio l’ipotesi in cui la retribuzione della lavoratrice sia più bassa di quella riconosciuta ai dipendenti di sesso maschile che svolgono mansioni di livello inferiore.
Il giudice di Aosta confronta il trattamento retributivo di una lavoratrice di livello dirigenziale con il trattamento dei colleghi uomini i quali, pur appartenendo alle categorie legali inferiori di quadri e impiegati, godevano di trattamenti più elevati. La differenza che ne emerge, sfavorevole alla dirigente, è indice di comportamento discriminatorio da parte dell’azienda ai sensi del D. Lgs 198/2006, art. 28. Il dato oggettivo del minore compenso è sufficiente ad accertare la discriminazione, non rilevando invece la presenza o meno da parte del datore di lavoro della intenzionalità discriminatoria.