Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 23 dicembre 2015
Il termine minimo di durata degli incarichi dirigenziali affidati dagli enti locali è di 3 anni, anche in caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco.
Il giudice risolve l’apparente contrasto tra due norme riguardanti la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti nominati dalle pubbliche amministrazioni. L’art 19 del D.lgs. 165 del 2001 stabilisce infatti che essa non può essere inferiore a tre anni, mentre l’art. 110 del D.lgs. 267 del 2000 stabilisce, con riferimento agli enti locali e nello specifico alle realtà comunali, che essi non possono avere durata superiore al mandato del sindaco elettivo in carica. Il giudice ritiene che la prima norma sia una specificazione della seconda, e dunque stabilisce, interpretando tale disciplina, che il termine minimo di durata degli incarichi deve essere rispettato anche in caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco. Ne consegue, nel caso di specie, l’illegittimità del provvedimento emesso dal sindaco neo-eletto, il quale aveva affidato l’incarico di Comandante della Polizia Municipale ad un nuovo soggetto, ritenendo che il contratto con il precedente incaricato non dovesse sopravvivere alla sua elezione.