Tribunale di Bari, 31 gennaio 2022
Dirigenti di aziende sanitarie: va disapplicata per contrasto col diritto UE la norma del CCNL Dirigenza SPTA che limita ai dirigenti assunti a tempo indeterminato la possibilità, per il dirigente amministrativo chiamato ad altro incarico, di sospendere il contratto a tempo determinato.
Il dirigente di un’azienda sanitaria, con funzioni di gestione del personale, chiedeva un’aspettativa ai sensi dell’art. 10 CCNL Dirigenza SPTA, avendo ricevuto un incarico presso altra Pubblica Amministrazione, ma veniva ritenuto dimissionario. Il Tribunale nega che l’assunzione di altro incarico possa equipararsi a dimissioni per fatti concludenti (dimissioni che devono peraltro darsi per iscritto) e ravvisa nell’art. 10 del CCNL, che riserva la concessione dell’aspettativa per assunzione di altro incarico ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, una disparità tra lavoratori stabili e a termine non giustificata da ragioni oggettive, quindi in contrasto con il divieto di disparità di trattamento imposto dalla normativa di derivazione comunitaria.