Tribunale di Bergamo, 12 novembre 2014
Se l’impresa artigiana non aderisce all’ente bilaterale di settore non può rifiutare di versare al lavoratore l’indennità alternativa prevista dalla contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva del settore artigiano (nel caso della sentenza, il CCNL gomma e plastica per le imprese artigiane) prevede da tempo l’adesione agli enti bilaterali, che garantiscono ai lavoratori alcune importanti prestazioni. Essendo diffusa tra le imprese la prassi di sottrarsi a tale adesione, il contratto prevede l’obbligo alternativo di versamento diretto al lavoratore di specifiche indennità retributive. La sentenza stabilisce che l’impresa deve adempiere a tale obbligo, non accogliendo la censura di costituzionalità della disposizione sugli enti bilaterali contenuta nel d.lsg. 276/2003 sollevata dalla società convenuta.