Tribunale di Bergamo, 24 giugno 2021
La proroga ad oltranza dello stato di crisi aziendale da parte della cooperativa, implicante il mantenimento prolungato dei redditi dei dipendenti al di sotto dei minimi del CCNL, è illegittima.
Il Tribunale ritiene illegittima, per violazione dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità di cui all’art. 6 della L. 142 del 2001, la delibera con la quale una cooperativa aveva prorogato per dieci anni lo stato di crisi aziendale, con conseguente proroga della riduzione degli stipendi dei dipendenti al di sotto dei minimi tabellari del CCNL. Il giudice ritiene che tale condotta configuri un illegittimo dumping salariale e dichiara illegittime le delibere nel tempo adottate. Riconosciuto il diritto alla retribuzione anche per un periodo in cui il lavoratore era stato unilateralmente sospeso dalla prestazione: condotta che costituisce inadempimento del datore di lavoro, che non fa venire meno l’obbligazione retributiva.