Tribunale di Bergamo, 30 giugno 2022

30 Giugno 2022

Scatta la disciplina del lavoro subordinato, come collaborazioni etero-organizzate, per gli addetti alla promozione degli operatori telefonici, se non svolte in modalità outbound.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La lavoratrice, collaboratrice coordinata e continuativa addetta alla promozione di prodotti e offerte per la telefonia all’interno di uno stand nei corridoi di un centro commerciale, ha adito il Tribunale del Lavoro chiedendo l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs 81/15, ritenendo di essere etero-organizzata.
Il Giudice, dopo aver ricostruito la fattispecie giuridica richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che “l’istruttoria testimoniale non lascia dubbi sul fatto che l’attività lavorativa della ricorrente fosse etero-organizzata dalla committente (…) trattandosi di prestazione prevalentemente personale, le cui modalità di svolgimento, quanto ai tempi e luoghi di svolgimento della prestazione erano fissate in via esclusiva dalla società”.
A nulla è valsa la tesi della società che faceva valere il regime di esenzione ex art. 2, co. 2, per sussistenza di una regolazione collettiva (accordo del 1° agosto 2013): il Tribunale ha infatti ritenuto che l’accordo collettivo invocato potesse applicarsi solo agli operatori telefonici outbound, restando invece escluse le figure di coloro che svolgono attività di promozioni tariffarie al di fuori dell’ambito del call center.
Il Giudice ha pertanto ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs 81/15, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive che la lavoratrice avrebbe maturato con contratto di lavoro subordinato, applicando il CCNL Commercio, VI livello.