Tribunale di Bergamo, 30 settembre 2021
Il datore di lavoro pubblico non può negare l’indennizzo per le ferie non godute se non prova di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, senza potere addurre a scusante il reiterato utilizzo da parte del lavoratore dei permessi per assistere un familiare con disabilità.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un dipendente comunale che, al momento del pensionamento, si era visto negare il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. A motivo della decisione, il Giudice richiama una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale una regola che escluda sempre l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, come quella dell’art. 5 del d.l. 92/2012, senza preventiva verifica dell’effettiva possibilità di fruirne, si pone in contrasto con i principi del diritto europeo. Il Giudice respinge altresì l’eccezione del Comune, secondo la quale il mancato godimento delle ferie sarebbe dipeso dal fatto che il lavoratore aveva fruito dei permessi per assistere un familiare con disabilità ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 151/01, considerato che lo scopo dei permessi è l’assistenza a terzi e non il recupero delle energie psicofisiche.