Tribunale di Brescia, 18 giugno 2015
Il lavoratore somministrato assunto a termine dall’agenzia di lavoro interinale può ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato se non sono rispettate le regole del d.lgs. 368/2015. L’impugnazione dell’ultimo contratto a termine vale anche per quelli stipulati in precedenza, e la decadenza intervenuta per quelli più risalenti non impedisce di valutare se l’intera serie dei rapporti sia coerente ai limiti dettati dalla disciplina nazionale ed europea.
Il Tribunale di Brescia affronta un caso nel quale si erano succeduti, tra un lavoratore interinale e l’Agenzia di somministrazione, numerosissimi contratti a termine per l’invio presso gli utilizzatori, dispiegatisi nell’arco di oltre otto anni con intervalli di varia durata. Il Tribunale, di fronte all’eccezione di decadenza dall’impugnazione per i contratti precedenti all’ultimo, formulata dall’Agenzia, ritiene che l’impugnazione dell’ultimo contratto estenda a ritroso i suoi effetti sui precedenti, quando nella serie di questi non vi sia stata un’interruzione almeno pari o superiore agli stessi termini di impugnazione. Peraltro, l’avvenuta decadenza dall’impugnazione dei contratti più risalenti comporta l’impossibilità di valutarne l’illegittimità per far decorrere la data di inizio del rapporto a tempo indeterminato in epoca più risalente, ma non impedisce la valutazione di tutto il complesso dei rapporti a termine al fine di verificare la osservanza o meno delle norme (anche di derivazione comunitaria) sulla successione dei contratti a termine.
Il contratto di lavoro intercorso fra lavoratore e somministratrice deve rispettare i requisiti che la normativa vigente impone per la stipula dei contratti a termine: qualora l’agenzia interinale sia ricorsa al contratto a termine al difuori delle ipotesi consentite, la sanzione non può che essere la conversione, nei suoi confronti, del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. – Sezione: Rapporto di lavoro