Tribunale di Brescia, 28 novembre 2014
28 Novembre 2014
Ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro il lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, quando il datore abbia ritenuto che la prova non decorresse durante le fisiologiche assenze dal lavoro.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
Ove il patto di prova stipulato all’atto dell’assunzione preveda un periodo misurato in “mesi di prestazione effettiva”, nella stessa si computano anche le normali assenze (festività e riposi settimanali), rimanendo la prova sospesa soltanto nel caso di eventi imprevedibili, come la malattia o le ferie. Il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova, dopo la scadenza dello stesso, è privo di giustificato motivo e va sanzionato con la reintegrazione nel posto di lavoro, per manifesta