Tribunale di Busto Arsizio, 11 marzo 2020

11 Marzo 2020

Il licenziamento intimato prima del termine finale del periodo di comporto è nullo e comporta il diritto al ripristino del rapporto di lavoro secondo le norme di diritto comune, quando non sia applicabile la tutela reale.
Il Tribunale dichiara la nullità del licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto, poiché adottato prima dello spirare del termine del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL. Ai fini della normativa applicabile, il Tribunale ritiene che la violazione del dettato di cui all’art. 2110 c.c., qualora si versi in rapporti di lavoro non tutelati dall’art. 18 poiché privi del requisito dimensionale, debba individuarsi nelle norme civilistiche di diritto comune senza che sia possibile un’estensione analogica dell’art. 8 della L. 604/1966. Secondo le ordinarie norme in tema di nullità degli atti, il recesso nullo è “tamquam non esset” e dunque improduttivo di effetti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito