Tribunale di Busto Arsizio, 17 dicembre 2014

17 Dicembre 2014

Se non sono specificati i criteri di selezione dei lavoratori da sospendere in cassa integrazione, ed i criteri di rotazione, la sospensione è illegittima e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno. L’accordo sindacale sull’affitto di azienda nell’ambito di un’impresa in crisi, con prosecuzione dell’attività, non può derogare all’art. 2112 cod. civ., escludendo alcuni lavoratori dal passaggio alle dipendenze dell’affittuaria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La complessa vicenda di un’impresa in crisi, ammessa alla procedura di concordato preventivo, viene analizzata sia con riguardo alla sospensione in Cgis di una parte di lavoratori, in violazione dell’obbligo di corretta individuazione e rotazione, sia con riguardo al trasferimento dell’attività mediante affitto di ramo d’azienda. Il Giudice afferma che l’art. 47, comma 4bis, della L. 428/1990, va interpretato in modo conforme alla Direttiva europea sui trasferimenti di azienda, la quale impedisce di derogare al principio di continuità del rapporto di lavoro in capo al cessionario, per i dipendenti addetti all’attività ceduta, quando nell’ambito della crisi d’impresa si verifichi la prosecuzione dell’attività. L’accordo sindacale (separato) che ha previsto il passaggio al nuovo datore di lavoro di una parte soltanto dei lavoratori addetti all’attività ceduta è quindi illegittimo, con diritto degli stessi lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro.