Tribunale di Catania, 14 marzo 2022

14 Marzo 2022

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del DL 44/2021, nella parte in cui nega all’operatore sanitario sospeso per mancata vaccinazione l’accesso all’assegno alimentare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 44/2021 nella parte in cui nega espressamente la possibilità, per il personale sospeso per non essersi sottoposto alla vaccinazione obbligatoria Covid, il diritto sia alla retribuzione sia a qualsiasi “altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità, anche considerando che l’assegno alimentare è previsto dalla legge in diversi casi, tra cui quello di lavoratori sospesi poiché coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, laddove per la mancata vaccinazione è espressamente esclusa qualsiasi rilevanza disciplinare (così ponendosi un dubbio di violazione dell’art. 3 Cost.). Inoltre, la totale privazione di reddito viene ritenuta conseguenza sproporzionata della mancata vaccinazione, rispetto alla finalità della legge, e tale da limitare l’effettiva libertà di scelta se sottoporsi al vaccino (con possibile contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione).