Tribunale di Catanzaro, 24 marzo 2017 – Discriminata l’apprendista che non viene stabilizzata a tempo indeterminato, quando i dati statistici fanno ritenere probabile il collegamento della non assunzione con lo stato di madre unico genitore, con figlio minore.
24 Marzo 2017
Il provvedimento compie un’attenta analisi dei dati statistici relativi alle stabilizzazioni nel tempo degli apprendisti assunti dall’impresa convenuta: se pure le stabilizzazioni avevano riguardato anche lavoratrici donne, e la prevalenza di stabilizzazioni di uomini non appariva determinante, emergeva che la ricorrente era l’unica lavoratrice che fosse anche madre genitore unico e affidataria di figlio minorenne. Il Tribunale ritiene applicabile la regola sull’onere probatorio alleggerito ex art. 40 D.Lgs. 198/2006 e conclude per la nullità del recesso, non avendo l’impresa giustificato adeguatamente la mancata stabilizzazione della ricorrente.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito