Tribunale di Civitavecchia, 30 giugno 2016

30 Giugno 2016

Il contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive deve indicare, nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni, la corrispondenza quantitativa e funzionale tra lavoratori assenti e lavoratori a tempo determinato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso di specie, le parti avevano stipulato una serie di contratti a termine, di cui l’ultimo contenente una clausola di novazione volta all’estinzione dei precedenti rapporti. Il giudice non ritiene valida tale novazione, in mancanza dei requisiti essenziali: volontà inequivoca di estinguere le precedenti obbligazioni e mutamento sostanziale dell’oggetto del contratto. Per quanto riguarda invece la legittimità del termine, apposto per ragioni sostitutive, il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nelle realtà aziendali complesse, non è necessario che vengano indicati i nominativi del personale da sostituire, ma piuttosto elementi sufficienti a verificare la corrispondenza quantitativa tra i lavoratori assenti e i contratti a termine stipulati, con riferimento anche alle mansioni richieste. Il termine, alla luce di tali principi, viene dichiarato nullo, con conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato e liquidazione dell’indennità risarcitoria. A nulla rileva l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non potendo esso ritenersi implicito nell’iniziale inerzia del lavoratore.