Tribunale di Como, 24 dicembre 2014

24 Dicembre 2014

Quando il lavoratore è stato utilizzato su unità produttive di più imprese deve ritenersi l’unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, ed è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di prova della ricollocabilità nell’intera organizzazione produttiva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Como, accertato che tra più unità produttive facenti capo a diversi soggetti giuridici vi erano diversi elementi di commistione, e che lo stesso lavoratore ricorrente era stato utilizzato nelle diverse società, ha ritenuto applicabile il principio della unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza è risultato insussistente il motivo oggettivo in base al quale il lavoratore era stato licenziato, poiché ricondotto ad una parte soltanto dell’organizzazione produttiva. La sanzione applicata è quella della reintegrazione ex art. 18, quarto comma, stat. lav.