Tribunale di Ferrara, 1 febbraio 2016 (decreto)
Le condotte tenute dal lavoratore/rappresentante sindacale durante le trattative per la stipulazione del contratto integrativo aziendale, momento in cui il rapporto di lavoro รจ sospeso, non assumono rilevanza disciplinare.
Il giudice ritiene illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore rappresentante sindacale, accusato di avere tenuto condotte aggressive e violente nel corso della trattativa per il contratto collettivo integrativo: nella specie, oltre a dubitare del raggiungimento della prova dei fatti addebitati, i Tribunale rileva che nel momento in cui si sono svolti i fatti si era in presenza di una sospensione del rapporto di lavoro (dovuta alla natura sindacale del contesto), e che lavoratore-sindacalista e parte datoriale si trovavano su posizioni paritarie, rispetto alle quali l’esercizio del potere disciplinare (attinente invece alla relazione di lavoro) costituisce condotta ritorsiva.