Tribunale di Firenze, 1 ottobre 2015

1 Ottobre 2015

Se il lavoratore viene ceduto ad un’impresa terza nell’ambito di una esternalizzazione illegittima, ha diritto alla prosecuzione del rapporto con la sua datrice di lavoro, e al pagamento delle normali retribuzioni, indipendentemente dal fatto che nelle more del giudizio abbia lavorato presso la cessionaria, ed anche che abbia raggiunto con quest’ultima un accordo transattivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Alcuni dipendenti di Telecom avevano ottenuto una prima sentenza che aveva accertato il diritto a rientrare in azienda per effetto di una illegittima cessione di ramo d’azienda. Ciò nonostante Telecom non li aveva mai reintegrati, e i lavoratori proponevano dunque una successiva causa per ottenere il pagamento delle retribuzioni. In questo secondo giudizio, la Società ha eccepito il fatto che nel frattempo il rapporto di lavoro con la cessionaria si era concluso in forza di un accordo transattivo. La Corte d’appello di Firenze rileva che ove non sussista una valida cessione d’azienda il rapporto di lavoro prosegue di diritto, e resta indifferente a ciò che avviene presso il datore di lavoro al quale il dipendente è stato illegittimamente ceduto: i diritti collegati al rapporto di lavoro non vengono dunque meno per il fatto che il lavoratore, nelle more della controversia, abbia di fatto lavorato per il cessionario, né quale conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con quest’ultimo.