Tribunale di Firenze, 4 giugno 2019

4 Giugno 2019

Nullo l’accordo “di prossimità” che non individui esattamente la disciplina derogata in correlazione con una delle finalità previste dall’art. 8 del D.L. 138 del 2011.
È nullo il contratto collettivo ex art. 8 D.L. 138/2011 con il quale è stato previsto per i lavoratori di nuova assunzione l’inquadramento temporaneo in un livello di ingresso inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte, nel quale non siano indicate specificamente le ragioni di fatto che correlano la disciplina derogatoria alle singole finalità previste dalla norma.
Nella fattispecie regolata dall’art. 8 può rientrare una specifica intesa che detti una disciplina derogatoria di norme esattamente individuate, in correlazione con una delle finalità previste dall’art. 8, I co.: non invece un accordo aziendale che regola svariati aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti, e che prevede un iniziale sotto-inquadramento solo genericamente correlato alle finalità di maggiore occupazione e di sostenibilità dell’avviamento e della situazione aziendale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito