Tribunale di Genova, 14 dicembre 2021
Inutilizzabili a fini disciplinari i dati informatici acquisiti dal datore di lavoro, se non sono rispettati i limiti della previa informazione e della sussistenza di un fondato sospetto.
Il Tribunale annulla il licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice che, a seguito dei controlli effettuati sulla posta elettronica aziendale da parte un soggetto incaricato dal datore di lavoro, era stata accusata di aver trasmesso ad un’altra azienda notizie riservate in violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà. Il Giudice, condividendo il recente orientamento della S.C. sui cd. “controlli difensivi in senso stretto” (diretti ad accertare condotte illecite del singolo lavoratore) ha affermato che il potere datoriale di controllo deve rispettare alcuni limiti: la previa informativa al lavoratore, il fondato sospetto dell’illecito, la raccolta delle informazioni solo dopo l’insorgenza dello stesso e il bilanciamento tra la riservatezza del lavoratore e l’interesse aziendale.