Tribunale di Latina, 16 marzo 2021

16 Marzo 2021

L’omessa attivazione della procedura prevista per il licenziamento collettivo di cui alla l. 223 del 1991, costituisce un vizio sostanziale del recesso, con applicazione della tutela reintegratoria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie la domanda di riqualificazione di un recesso individuale per giustificato motivo in licenziamento collettivo, sulla base della distinzione tra violazione e mancata attivazione della procedura prevista dalla legge 223/91: nel caso di radicale omissione il licenziamento è ontologicamente viziato, e si configura pertanto non un vizio formale ma sostanziale. Ne consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione e non alla sola tutela indennitaria citata dall’art. 5 della legge 223/91.