Tribunale di Livorno, 27 luglio 2015
Licenziamento discriminatorio per fruizione del congedo parentale: non è discriminazione di genere, ma basta dimostrare il nesso causale (pur non esclusivo) tra utilizzo dei congedi e recesso.
Importante pronuncia del Tribunale toscano, che analizza a fondo le questioni relative alla distribuzione degli oneri di prova, tra dipendente e datore di lavoro, nel caso di controversia su un licenziamento seguito alla domanda di fruizione dei congedi parentali. Il Giudice ritiene che tale ipotesi discriminatoria non rientri tra quelle di genere, e dunque non possa usufruire del peculiare regime probatorio attenuato di cui alla Direttiva europea 2000/78/CE; il Tribunale afferma tuttavia che l’applicazione dei principi generali sugli oneri di prova (art. 2697 c.c.) debba farsi tenendo conto della tipizzazione ex lege del fattore discriminatorio, il quale consente di deviare rispetto alla disciplina generale degli atti nulli perché viziati da motivo illecito determinante: per ritenere la nullità del licenziamento è dunque sufficiente il fatto che lo stesso trovi il proprio antecedente causale (anche non esclusivo) nella domanda o fruizione del congedo parentale da parte del lavoratore.