Tribunale di Lodi, 13 ottobre 2021
In caso di cambio di appalto, l’impresa cedente deve rispettare la procedura prevista per i licenziamenti collettivi qualora la riassunzione da parte della subentrante avvenga a condizioni economiche e normative peggiorative.
Il Tribunale dichiara nullo il recesso, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione di alcuni lavoratori che, a seguito del subentro di una nuova impresa nel contratto di appalto, erano stati licenziati senza il rispetto della procedura prevista dalla L. 223/1991. Il Giudice esclude l’applicazione dell’art. 7, comma 4-bis, D.L. 248/2007 (convertito in legge 31/2008), invocato dalla società, che esonera le imprese dall’obbligo di attivare la citata procedura nei casi di licenziamento per perdita del contratto di appalto con riassunzione da parte dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante: tale eccezione non è infatti applicabile se il CCNL di settore comportava l’applicazione ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante di condizioni economiche e normative peggiori.