Tribunale di Lodi, 29 gennaio 2015
Nel corso del contratto di lavoro a termine non è ammissibile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potendo al più avvalersi, il datore di lavoro, del recesso per impossibilità assoluta e definitiva della prestazione ex art. 1463 cod.civ.
Il provvedimento accerta l’illegittimità del recesso da un contratto a termine per effetto di una riorganizzazione aziendale: il riferimento al giustificato motivo di licenziamento, sorgente da una riorganizzazione od anche da una situazione di crisi, non è infatti compatibile con la disciplina del contratto a termine, dovendo semmai il datore di lavoro provare l’impossibilità assoluta e definitiva della prosecuzione del rapporto di lavoro. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni dovute per il periodo di mancato lavoro, salva la deduzione dell’aliunde perceptum derivante da altri redditi di lavoro (senza possibilità di dedurre, invece, quanto percepito dal lavoratore a titolo di trattamento di disoccupazione).