Tribunale di Messina, 12 dicembre 2020
La Regione e le aziende ospedaliere non possono imporre l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale.
Il Tribunale, su ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un infermiere, ha disposto la disapplicazione del decreto regionale, e delle conseguenti disposizioni dell’azienda ospedaliera datrice di lavoro, che, introducendo l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari, disponeva l’inidoneità temporanea alla mansione in caso di rifiuto non giustificato da ragioni mediche. A giudizio del Tribunale, tale previsione esorbita dai poteri regionali, essendo di competenza statale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Il Giudice ravvisa il periculum in mora, dato dall’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo e le conseguenze in termini retributivi del rifiuto.
RAPPORTO DI LAVORO