Tribunale di Messina, 8 febbraio 2016 (ordinanza)

8 Febbraio 2016

In caso di licenziamento di un lavoratore disabile coinvolto in una mobilità collettiva, è necessario verificare il numero di dipendenti al momento del recesso, ai fini delle quote obbligatorie, e il rispetto dei criteri di scelta imposti dalla legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La fattispecie riguarda un licenziamento collettivo, che vede coinvolto anche un lavoratore disabile assunto in virtù delle quote obbligatorie. Il giudice non ritiene sussistente la violazione della L. 68/99 poiché, al momento del recesso, il numero dei dipendenti era inferiore a 15. Non vanno infatti computati, a tale fine, gli amministratori della società e gli apprendisti, e da tale organico vanno infine sottratti i lavoratori in esubero e coloro che hanno rassegnato le dimissioni. Il licenziamento del lavoratore disabile risulta però in ogni caso illegittimo, per violazione dei criteri di scelta: non sono stati coinvolti nella mobilità colleghi con anzianità e carichi familiari inferiori, e addetti a reparti non espressamente esclusi dalla procedura.