Tribunale di Milano, 10 novembre 2021
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il periodo emergenziale si applica anche ai dirigenti. È comunque discriminatorio, per motivi di età, il recesso effettuato sulla base del requisito anagrafico e della prossimità alla pensione.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un dirigente licenziato per motivo economico durante il periodo di vigenza del cd. blocco dei licenziamenti e ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, co. 1, Stat. lav. Il Giudice ha ritenuto che il divieto di licenziamento dovesse applicarsi anche ai dirigenti sulla base di una interpretazione complessiva e costituzionalmente orientata della disciplina: una diversa lettura, anche considerando l’applicazione ai dirigenti del divieto di licenziamenti collettivi, darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento. Nel merito delle ragioni del recesso, il Tribunale ha ritenuto che il recesso basato sulla finalità di riduzione dei costi del lavoro, allontanando la figura dirigenziale più costosa solo perché a breve avrebbe raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione, costituisce discriminazione per ragioni di età.