Tribunale di Milano, 13 novembre 2017 (ordinanza)
Fa parte dell’orario di lavoro il tempo dedicato dall’autotrasportatore alla vigilanza delle attività di carico e scarico della merce: è dunque illegittimo il licenziamento dell’autista accusato di avere usato scorrettamente il tachigrafo.
Licenziamento disciplinare dell’autista che aveva più volte contrassegnato come ore di lavoro (e non come ore di disponibilità), i tempi in cui avveniva lo scarico della merce dal suo camion, senza una sua partecipazione attiva. Il Tribunale ritiene corretta la condotta del lavoratore, poiché, alla luce delle disposizioni del CCNL di settore e dei regolamenti aziendali, sussiste una responsabilità dell’autista per eventuali danni causati al mezzo o alla merce durante le operazioni di carico-scarico, che dunque è tenuto a sorvegliare. Non essendo possibile in tale frangente la libera disposizione del proprio tempo, le relative ore non possono considerarsi di mera disponibilità. Il fatto è dunque disciplinarmente insussistente.