Tribunale di Milano, 15 novembre 2014

15 Novembre 2014

Non sussiste la giusta causa se il licenziamento viene intimato in violazione del principio di immediatezza, e la conseguenza è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Importante pronuncia del Tribunale di Milano, relativa ad un caso di licenziamento per giusta causa (nel caso specifico, in realtà, una destituzione dal servizio, trattandosi della disciplina speciale degli autoferrotranvieri, ma con applicazione di principi e regole del licenziamento). La Società aveva licenziato, a distanza di molti anni dal fatto, un dipendente resosi responsabile di un reato di lesioni volontarie nei confronti di un utente, e per tale vicenda condannato in sede penale. Accertato che il procedimento disciplinare non era stato avviato nemmeno dopo la conoscenza della sentenza di condanna in primo grado, ma solo molti mesi dopo, il Giudice ha ritenuto insussistente la giusta causa per il venir meno dell’interesse del datore di lavoro all’esercizio del diritto di recesso. Nell’applicazione del regime sanzionatorio ex art. 18 stat. lav., nuovo testo, il Tribunale ritiene che la tardività della contestazione escluda la rilevanza disciplinare del fatto, con il conseguente diritto alla reintegrazione ai sensi del quarto comma della norma.