Tribunale di Milano, 16 ottobre 2014

16 Ottobre 2014

L’avvio di almeno cinque procedure di licenziamento per motivo oggettivo avanti la Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 7 l. 604/1966 (come modificato dalla Legge Fornero), rende viziato il licenziamento per violazione della disciplina sui licenziamento collettivi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un’impresa aveva avviato, in un arco temporale ristretto, sei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo secondo la nuova disciplina che prevede (per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell’art. 18 l. 300/1970) l’obbligo di una procedura preventiva avanti la Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro. A fronte della contestazione mossa da un lavoratore licenziato, che lamentava la violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 24 legge 223/1991), l’impresa ribatteva che in realtà il licenziamento effettivamente intimato era uno soltanto, essendosi risolte tutte le altre procedure in accordi di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Il Tribunale accoglie la censura del lavoratore, valorizzando il fatto che l’art. 7 della legge 604 del 1966 faccia esplicito riferimento alla “intenzione” dell’impresa di licenziare i dipendenti. La totale omissione delle procedure previste dalla legge 223/1991 è ritenuto vizio non meramente formale ma sostanziale del recesso, tanto da determinare la conseguenza della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, 4° comma, dello statuto dei lavoratori.