Tribunale di Milano, 18 dicembre 2014

18 Dicembre 2014

Il licenziamento disciplinare è inefficace, se la contestazione è stata fatta ad un domicilio che il lavoratore aveva mutato, modifica di cui il datore di lavoro avrebbe dovuto accorgersi operando con diligenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Milano si pronuncia su un caso particolare, ma non infrequente. Il lavoratore, straniero, si assenta per un lungo periodo nel quale rientra nel paese d’origine, contando sull’autorizzazione concessa oralmente dal datore di lavoro. L’impresa gli contesta l’assenza non giustificata e poi lo licenzia per giusta causa, ma il lavoratore non viene a conoscenza di tali comunicazioni perché spedite ad un precedente domicilio. Il Giudice ritiene che il licenziamento non sia viziato per mancanza della forma scritta; tuttavia, afferma la violazione della procedura ex art. 7 stat. lav. ritenendo che il datore di lavoro, avendo ricevuto in precedenza dal lavoratore una comunicazione relativa agli assegni familiari nel quale era indicato il nuovo domicilio fosse in grado, nonostante la mancanza di una formale comunicazione della variazione, di spedire le comunicazioni al giusto indirizzo.