Tribunale di Milano, 18 marzo 2019

18 Marzo 2019

Interposizione di manodopera e licenziamento da parte del formale datore di lavoro: costituito il rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, si applica l’art. 18, co. 4, Stat. Lav.
Il ricorrente conveniva in giudizio l’azienda utilizzatrice per vedere accertata l’illegittima interposizione di manodopera, avvenuta sotto la veste di un formale appalto attribuito da una impresa televisiva ad una cooperativa, ma di fatto consistente nella messa a disposizione del lavoratore utilizzato secondo le mutevoli esigenze del committente.
Il Giudice, accertata l’illegittima interposizione di manodopera secondo i criteri classici elaborati dalla giurisprudenza, ha convertito il rito da quello ordinario al rito “Fornero” per i licenziamenti, ritenendo che la costituzione del rapporto con soggetto diverso dal formale datore di lavoro rientri tra le questioni relative alla qualificazione del rapporto ai sensi dell’art. 1 co. 47 L. 92/2012. Il recesso intimato dal formale datore di lavoro per mancato rinnovo del contratto di appalto fra le due Società è privo di idonea giustificazione, con conseguente applicazione dell’art. 18, co. 4 Stat. Lav.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito