Tribunale di Milano, 19 marzo 2018 (ordinanza)
Il campo di applicazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo non può essere limitato ad un singolo settore o reparto, in presenza di mansioni fungibili.
Il Tribunale di Milano si pronuncia su un licenziamento collettivo nel quale la società convenuta aveva limitato la riduzione del personale ai lavoratori addetti ad un solo settore produttivo, senza motivare in merito alla presunta infungibilità della mansione di rilevatore rispetto a quella di merchandiser (infungibilità smentita dall’istruttoria). Il giudice ritiene, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4678/2015, che il datore di lavoro debba motivare le scelte compiute anche in relazione all’individuazione della platea dei lavoratori in esubero. Ne consegue dichiarazione di illegittimità del recesso, con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.