Tribunale di Milano, 19 novembre 2015 …
Tribunale di Milano, 19 novembre 2015
Prima di effettuare il trasferimento dell’azienda alla nuova Alitalia, sorta dall’accordo con Ethiad, la “vecchia” Alitalia ha effettuato una rilevante procedura di riduzione del personale, che sta dando luogo a nutrito contenzioso. Tutte le pronunce segnalate annullano il licenziamento dei lavoratori che hanno agito in giudizio, per motivi attinenti alla violazione dei criteri di scelta. Diversa invece la soluzione adottata per quel che riguarda gli effetti dell’annullamento ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al nuovo titolare dell’azienda: per il Tribunale di Milano la pronuncia, emessa all’esito della causa promossa nei confronti di entrambe le società, può pronunciare la reintegrazione nei confronti dell’impresa succeduta nella gestione aziendale, mentre entrambe le Società rispondono per il risarcimento e i contributi previdenziali; la Corte romana non ammette la chiamata in giudizio della nuova Alitalia, ma afferma che il lavoratore una volta reintegrato potrà far valere il diritto ad essere trasferito alla nuova società, e promuovere una distinta causa se tale diritto non fosse riconosciuto. Le pronunce milanesi entrano altresì nel merito della natura del trasferimento d’azienda effettuato a favore di Alitalia-Sai ai sensi dell’art. 47, comma 4bis, L. 428/1990: la disposizione applicabile all’impresa in stato di crisi, letta correttamente alla luce della Direttiva europea 23 del 2001, non consente infatti di opporre al lavoratore reintegrato l’esistenza di un limite al numero di lavoratori interessati al trasferimento.