Tribunale di Milano, 20 agosto 2019

20 Agosto 2019

Il datore di lavoro che, incurante delle esigenze di salute del dipendente, cagioni con la propria reiterata condotta vessatoria un pregiudizio all’integrità fisica del lavoratore, è comunque responsabile per violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c., nonché degli obblighi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto, ed è tenuto al risarcimento del danno.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito