Tribunale di Milano, 22 aprile 2016
La scelta dei lavoratori da licenziare, quando la riduzione del personale segue una cassa integrazione, non può ricadere automaticamente sui lavoratori già sospesi in cassa.
Il giudice di Milano torna a occuparsi dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in esubero. Nel caso di specie la società aveva attivato la cassa integrazione guadagni per alcuni lavoratori, che poi licenzia motivando tale scelta solo in ragione di un presunto automatismo tra la cassa integrazione e la mobilità. Il tribunale ricorda invece la necessità, per l’azienda, di individuare il motivo per cui i lavoratori coinvolti nel licenziamento coincidano con quelli collocati in cassa. Peraltro la sentenza sottolinea l’incoerenza delle dichiarazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura, in cui la società aveva fatto riferimento da un lato ai soli lavoratori in cassa integrazione, e dall’altra a una analisi complessiva di tutte le figure professionali fungibili. Ne conseguono la violazione dei criteri di scelta e l’obbligo di reintegrazione della lavoratrice ricorrente.