Tribunale di Milano 22 settembre 2017 (ordinanza)
Le cooperative non possono prevedere nel regolamento interno un periodo di comporto diverso da quello indicato nel CCNL.
Nel caso di specie il giudice, dopo aver verificato la propria competenza a conoscere anche dell’impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa, respinge la richiesta di devoluzione ad arbitri eccepita dalla società, poiché la relativa clausola compromissoria era contenuta solo nello statuto e non nel CCNL. L’esclusione e il licenziamento vengono dichiarati illegittimi, con applicazione della tutela reale, perché intimati per superamento di un periodo di comporto stabilito dal regolamento interno in misura diversa rispetto a quanto previsto dal CCNL, e dunque in contrasto con l’art. 2110 c.c.