Tribunale di Milano, 24 febbraio 2021

24 Febbraio 2021

La retribuzione sufficiente può essere stabilita sulla base di un CCNL diverso da quello applicato dall’impresa. Affermata la responsabilità solidale del committente di un servizio di trasporti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accerta il diritto di un lavoratore a percepire le differenze retributive, salvo la quattordicesima mensilità, derivanti dall’applicazione del CCNL “Trasporto merci e Logistica”, in luogo del CCNL “Legno-Artigiani”.  Stante l’assenza dei presupposti che consentano al datore di applicare tale secondo CCNL, il Giudice individua il CCNL applicabile a fronte delle mansioni svolte dal lavoratore e in forza dell’art. 36 della Costituzione. Il Giudice, qualificando come contratto di appalto di servizi di trasporto e non come mero contratto di trasporto il rapporto contrattuale intercorso tra il datore di lavoro e l’impresa presso la quale il lavoratore svolgeva l’attività, accerta la responsabilità solidale di quest’ultima ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.