Tribunale di Milano, 27 marzo 2018
L’insegnante che un ente svizzero pone a disposizione di una scuola svizzera in Italia, che esercita ogni potere di gestione del rapporto di lavoro, ha diritto di agire, avanti il giudice italiano e sulla base delle norme imperative italiane, per il riconoscimento della titolarità del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione.
L’insegnante, impiegata per 72 mesi sulla base di una successione di contratti di lavoro a termine formalmente stipulati con un ente svizzero di promozione delle scuole svizzere all’estero, conveniva in giudizio sia il formale datore di lavoro sia la scuola effettiva utilizzatrice della prestazione, chiedendo l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo a quest’ultima. Il giudice, affermata la propria giurisdizione e l’applicabilità della legge italiana, accoglie il ricorso dichiarando costituito un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato: al di fuori delle ipotesi di somministrazione e distacco, osserva il Giudice, il rapporto di lavoro deve essere imputato in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato, organizzato e diretto la prestazione di lavoro.
Il Giudice si pronuncia altresì sulla decorrenza dei termini di impugnazione di cui agli art. 6 L. 604/1966 e art. 32, co. 4, lett. d), L. 183/2010 affermando che, in caso di dissociazione tra titolarità formale e sostanziale del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di cui alla citata norma del Collegato Lavoro, decorre dalla data di cessazione del rapporto con quello che si assume essere l’effettivo datore di lavoro.