Tribunale di Milano, 4 febbraio 2016

4 Febbraio 2016

La regola dell’art. 2 L. 142/2001, secondo la quale è esclusa l’applicazione dello stesso art. 18 stat. lav. ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo assieme a quello di lavoro, va riletta a seguito della modifica dello steso art. 18, intervenuta nel 2012: la sanzione indennitaria prevista per le violazioni procedurali dai commi 5 e 6 della norma deve applicarsi anche in caso di legittima esclusione del socio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un socio lavoratore di una cooperativa viene licenziato ed estromesso dal vincolo associativo, con licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla perdita dell’appalto presso cui era adibito. Il giudice accerta la legittimità dell’esclusione e del recesso, risultando provata sia la motivazione del recesso sia l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore su altri appalti. Tuttavia, il giudice rileva che la cooperativa avrebbe dovuto seguire la procedura del g.m.o. dettata dall’art. 7 della L. 604/66. Con pronuncia innovativa, infatti, viene riconsiderato il significato dell’art. 2 della L. 142/2001, che prevedeva che ai soci lavoratori di cooperativa non spettassero le tutele previste dall’art. 18 L. 300/70 nel caso in cui venga (legittimamente) a cessare, insieme al rapporto di lavoro, anche il rapporto associativo: tale restrizione non può più valere ora che l’art. 18 prevede sia ipotesi di tutela reintegratoria (per le quali ha senso pretendere un legame con l’estromissione sociale) sia ipotesi di tutela indennitaria (per le quali invece tale requisito non ha motivo di sussistere). Deve quindi ritenersi ammissibile la tutela prevista dai commi 5 e 6 dell’art. 18 dello Statuto, prevista per i vizi procedurali del recesso, anche quando l’esclusione del socio risulti legittima.