Tribunale di Milano, 4 novembre 2021
Illegittima l’imposizione unilaterale di ferie al dipendente che aveva avuto un contatto ritenuto a rischio contagio Covid, in assenza di una formale disposizione di quarantena e tenendo conto della possibilità di chiedere l’effettuazione di un tampone.
Una impresa aveva imposto a un proprio dipendente di rimanere assente per quasi un mese, imputando tale periodo a ferie, avendo appreso che lo stesso era andato all’aeroporto ad accogliere il fratello rientrante dal Bangladesh, ritenuto paese a rischio: ciò avveniva nonostante il fatto che il fratello non risultasse positivo al Covid e che non fosse stato disposto dalle autorità sanitarie un periodo di sorveglianza fiduciaria per il dipendente; solo verso la fine del periodo la Società aveva richiesto al lavoratore un tampone per verificarne l’eventuale stato contagioso, ed aveva riammesso il lavoratore a fronte di un certificato di buona salute emesso dal suo medico curante. La Giudice milanese, pur richiamando gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, ma anche la disciplina sul godimento delle ferie, ha ritenuto che nel caso non vi fossero i presupposti per imporre un periodo di assenza, condannando l’impresa al pieno ripristino del monte ferie.