Tribunale di Milano, 5 febbraio 2021

5 Febbraio 2021

È nullo per frode alla legge il licenziamento per asserito mancato superamento del periodo di prova, se intimato per evadere il divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del D.L. 18/2020.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice accoglie il ricorso di alcuni lavoratori, assunti con contratti a tempo determinato e licenziati in blocco, tutti per mancato superamento della prova, durante il periodo dell’emergenza Covid. Il Tribunale dichiara la nullità di tali recessi ravvisando nella volontà di eludere il divieto dei licenziamenti, la reale ragione dei medesimi, stante la numerosità degli stessi e l’identica motivazione riportata nelle lettere di licenziamento. Stante tale sviamento causale del recesso, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento al giorno della naturale conclusione del rapporto di lavoro.