Tribunale di Milano, 5 settembre 2017
5 Settembre 2017
La cooperativa deve dare prova della comunicazione della delibera di esclusione del socio lavoratore, se vuole avvalersi degli effetti sul regime del licenziamento, e dare rigorosa prova del ricevimento della lettera di licenziamento, in mancanza della quale si applica la sanzione per il licenziamento orale.
Nel caso in esame il giudice applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 2 del d.lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti: la cooperativa non aveva infatti provato né la conoscenza da parte del socio della delibera di estromissione dalla compagine sociale, né di avere fatto pervenire la raccomandata di licenziamento al corretto indirizzo della lavoratrice.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito